Visualizzazione post con etichetta ricerca. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ricerca. Mostra tutti i post

lunedì 13 ottobre 2008

40.000 per gli organizzatori...

... 200 per la Questura

Certamente ora si scateneranno le consuete guerre dei numeri che da tempo immemore segue pressoché ogni genere di manifestazione.
Detto questo, specifichiamo che non mi interesserò di numeri, cosa che lascio ai giornali e ad altri blogger, quanto piuttosto dell'aspetto generale. Roma, Milano, Napoli, Genova, Palermo, Firenze, ed altre 100 città (fonte: LaRepubblica.it) sono state teatro tre giorni fa di manifestazioni di studenti medi, universitari e ricercatori contro le riforme che andrebbero ad uccidere l'istruzione pubblica in ogni suo ordine e grado.
Decine di migliaia di studenti che hanno sfilato pacificamente per le strade per manifestare il loro dissenso e difendere una scuola pubblica ed aperta a tutti, contro la generale opera di deculturalizzazione che si vuole porre in atto.

Di seguito un breve video riportante l'intervista del Ministro Gelmini in relazione alle manifestazioni




Nella mia (sicura) ignoranza, non riesco a capire come i provvedimenti che si intende attuare "si occupino della scuola dei giovani e la rendano sempre più qualitativa".

  • Forse, in un paese dove si spende indicativamente solo l'1% delle finanze pubbliche per l'istruzione, tagliare un ulteriore 20% di un FFO (fondo di finanziamento ordinario per l'istruzione) è una manovra migliorativa?
  • Forse, in un paese che ha a cuore il settore della ricerca, andare a tagliare i ricercatori è una manovra migliorativa? (Andatelo a dire a tutti quelli che lavorano al CNR, ma abbastanza lontani da poter schivare i mattoni che vi tireranno...)
  • Forse, concedendo la possibilità (e visto lo stato delle finanze degli atenei ed o tagli dei fondi, di fatto obbligando) l'università a privatizzarsi, con il conseguente aumento delle tasse (ricordiamo che, per quanto concerne l'università pubblica, c'è una legge che regola il tetto massimo delle rette universitarie), è una manovra migliorativa? Effettuare una selezione in base al reddito economico è una manovra migliorativa?
  • Ed alla stessa maniera permettere ad aziende di penetrare all'interno delle fondazioni universitarie private sarà utile alla libera ricerca? Oppure c'è il rischio (lasciamo il beneficio del dubbio, anche se non ci credo per nulla) di un condizionamento della ricerca in base all'interesse economico?


Sono queste le trasformazioni che auspica il Ministro Gelmini?


In ultima analisi un appunto a quanto detto dal Ministro stesso nell'intervista.

Manifestazioni e proteste si applicano quando non c'è l'ascolto dei diretti interessati.
Le proposte o modifiche (anche se, a titolo personale, non vedo cose da salvare in questa legge) vengono presentate quando si da la possibilità di intervenire alla controparte.
Ma fino ad adesso non ho mai sentito il ministro, o qualche altro esponente al governo (così come all'opposizione) chiedere il parere di coloro che vanno ad esser investiti da questa legge scritta con il machete.
E finché sarà così, continueranno ad esserci opere di informazione e campagne di protesta, finché non verrà raggiunto un risultato tangibile.

Inoltre, nella mia utopica visione del mondo, mi piacerebbe che le parole riacquistassero il loro originale significato, e che tutti, anche i ministri citassero fonti o prove visibili dei fatti, come viene fatto nell'informazione seria, degna di tale nome.
Per questo vorrei che il ministro Gelmini segnalasse dove ha ravvisato "atti di violenza" nelle manifestazioni appena trascorse.
E' troppo facile buttare nel mezzo di un'intervista una frase fatta e non doverne rendere conto a nessuno.


Chiudiamo con una risata, cosa ogni giorno più difficile oramai...




Studenti in piazza (La Repubblica)
Foto delle varie manifestazioni (La Repubblica)
Elenco delle città dove sono state organizzate manifestazioni (UdS)
Intervista Gelmini "Serve collaborazione, manifestazioni inutili"

sabato 4 ottobre 2008

Gli effetti della Legge 133/2008 sull'università pubblica

CONOSCERE LA LEGGE 133/2008

PER DIFENDERE L’UNIVERSITA’ PUBBLICA


"La storia umana diventa sempre di più una gara tra la cultura e la catastrofe"
H.G. Wells



Cercherò di essere il più breve e comprensivo possibile, ben sapendo che in ogni caso vi saranno molte cose di cui scrivere, sperando che tutti abbiano il tempo e la pazienza di leggere quanto riportato sotto, e trovino la spinta per informarsi ed informare quanta più gente possibile intorno a se, perché si tratta di salvare l’università, una cultura di qualità per tutti coloro che desiderano riceverla.


Più che una legge, è un enorme calderone all’interno del quale è stato gettato di tutto, ogni argomento con una qualche valenza di tipo economico.

Il testo della legge potete trovarla a questo indirizzo [http://web.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm], pubblicata sul sito web della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano.

Basti pensare che questa legge ha chiamato in causa le seguenti commissioni



  • Commissione V BILANCIO E TESORO e VI FINANZE
  • COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
  • Commissione I AFFARI COSTITUZIONALI
  • Commissione II GIUSTIZIA
  • Commissione III AFFARI ESTERI
  • Commissione IV DIFESA
  • Commissione VII CULTURA
  • Commissione VIII AMBIENTE
  • Commissione IX TRASPORTI
  • Commissione X ATTIVITA’ PRODUTTIVE
  • Commissione XI LAVORO
  • Commissione XII AFFARI SOCIALI
  • Commissione XIIIAGRICOLTURA
  • Commissione XIV POLITICHE UNIONE EUROPEA
  • - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

L’iter parlamentare di questa maxi legge ha avuto inizio con la prima lettura alla Camera dei Deputati il 2 LUGLIO, per concludersi con l’approvazione il 6 AGOSTO 2008, e passare al Senato. Un mese di discussione, due o tre giorni per settimana, nel completo silenzio dei media nel periodo di minima attenzione dell’opinione pubblica, in vacanza, ferie…



Arriviamo a discutere cosa questa legge decreta al riguardo dell’università pubblica.



TAGLIO DELLE RISORSE ECONOMICHE

DESTINATE ALL’UNIVERSITA’PUBBLICA


E’ stata decisa da questa legge il taglio dei fondi destinati all’università pubblica (FFO - fondo per il finanziamento ordinario delle università) nella seguente maniera.


Riduzione di:
  • 63.5 milioni di euro per l’anno 2009
  • 90 milioni di euro per l’anno 2010
  • 316 milioni di euro per l’anno 2011
  • 417 milioni di euro per l’anno 2012
  • 455 milioni di euro a decorrere dell’anno 2013


per un totale di 1441.5 milioni di euro almeno fino al 2013.



TRASFORMAZIONE DELLE UNIVERSITA’ PUBBLICHE

IN “FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO”


Per sopperire all’improvviso ammanco dei finanziamenti pubblici, lo stato consente alle università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato..


Questo passo sancirebbe la morte di un’istruzione pubblica per tutti, consentendo alle fondazioni universitarie di decidere l’entità delle tasse per gli studenti, ed andando a ledere il fondamentale diritto allo studio univesitario, tutelato dalla Costituzione Italiana attraverso l’articolo 33, che recita:



Art. 33.


L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.


La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.



Attualmente la legge difatti sancisce che nell’anno solare, il gettito delle tasse degli studenti non deve superare il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato (FFO), cosa che di fatto pone un tetto massimo alle tasse che si possono far pagare ad uno studente.

Con il passaggio a fondazione l’università potrà (e vista la mancanza di fondi, dovrà) chiedere qualunque cifra agli studenti, senza dover rispondere a nessun tetto prefissato.

Una retta universitaria da 10000 euro potrebbe essere uno standard per il prossimo anno accademico.

Raggiungeremmo uno standard tipo college americano, dove o si vince una borsa di studio per meriti sportivi, o si è abbastanza ricchi da poter far fronte ad una richiesta economica di tale portata. Con l'entrata in vigore della legge 133/2008 si è andati a ledere questo principio costituzionali, garantendo il diritto allo studio ed ad una formazione di qualità solamente a chi può far affidamento su una grande capacità economica, andando a ledere il principio costituzionale di eguaglianza e pari dignità tra i cittadini decretata dall’articolo 3


Art. 3.


Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Al contempo assisteremo alla definitiva violazione dell’articolo 9, che recita



Art. 9.


La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica […]



vista la sostanziale impossibilità delle università di mantenere una gestione pubblica a seguito dei tagli economici e di personale docente, di ricerca e tecnico – amministrativo subiti.

Oltre a questo vi sono implicazioni riguardanti i poteri economici.

Le università potranno “trovarsi uno sponsor” che li finanzi. Inutile dire gli effetti devastanti che avrebbe un controllo economico di questo tipo sulla ricerca in tutti i vari settori universitari.

La ricerca verrebbe condotta secondo le direttive impartite dalle società finanziatrici, in base alla redditività a livello economico!



TURN OVER (articolo 66)


La stessa legge ha imposto una drastica riduzione del personale universitario alle facoltà stesse, che si trovano costrette improvvisamente a mandare obbligatoriamente in pensione chi ha maturato i requisiti necessari, o altrimenti licenziare parte del proprio organico.

Logica vorrebbe una sostituzione nelle posizioni didattiche per mantenere l’offerta d’insegnamento.

La legge 133 impone invece un turn over bloccato al 20%, ovvero un nuovo assunto ogni cinque pensionamenti o licenziamenti.

Come pensiamo di mantenere una didattica di buon livello in questa maniera?


Riassumendo

  • Le facoltà devono ridurre gli organici entro i termini imposti dalla legge, licenziando o pensionando forzatamente
  • Si può procedere all’assunzione ogni 5 pensionamenti e/o licenziamenti

Matematicamente qualcosa non torna. Si rinuncia a personale docente, chiedendo ai ricercatori di mantenere il ruolo di insegnanti, mantenendo la stessa retribuzione e lavorando fuori dai compiti stabiliti dal loro contratto (che prevede 60 ore di ricerca, e nessun obbligo all’insegnamento).

Con questa situazione, l’unica soluzione sarebbe sopprimere corsi d’insegnamento, fino a giungere addirittura alla cancellazione dei corsi di laurea meno frequentati o considerati di minor interesse.




In questo rapido excursus informativo sono stati citati solamente i problemi più grossi a cui questa legge condurrebbe, ma basta leggere con attenzione il testo della legge, o informarsi con chi già lo ha fatto prima di noi perché vi si dischiudano gli abissi entro cui verrà gettata l’università se tutto questo viene approvato in parlamento.

L’università da pubblica diventerebbe un privilegio per i pochi che potrebbero permettersi rette universitarie altissime, mentre il livello qualitativo dell’insegnamento pubblico crollerebbe a picco per la mancanza di docenti e la soppressione di esami, nonché probabilmente anche di corsi di laurea meno frequentati o considerati “di minore rilievo”.

Si sta cercando di distruggere la nostra cultura ed obbligando le università a svendersi a privati per sopravvivere, senza poi garantire un livello di istruzione accettabile.




DIFENDIAMO L’UNIVERSITA’ PUBBLICA


DALLA LEGGE 133/2008

Legge 133/2008 in tema di università

Vengono riportati di seguito gli estratti della legge riguardanti le manovre che hanno come oggetto l'università pubblica
E' possibile visionare il testo integrale visitando la pagina della Legge 133/2008 presente sul sito web della Camera dei Deputati

____________________________________________________

Legge 6 agosto 2008, n. 133


"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196

[...]

Art. 16.

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

[...]

Art. 66.

Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.


[...]


Art. 69

Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.